TITOLO I: Denominazione, sede e scopo Art. 1 Denominazione Sulla base dell'articolo 2 e 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile é costituita una Associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CIVIL LAW". Art. 2 Sede Essa ha sede in Napoli alla Via Toledo 256, e domicilio fiscale in Santa Maria la Carità presso lo studio del Dott. Gaetano Palumbo Art. 3 Scopo - Oggetto L'associazione ha lo scopo di promuovere l'approfondimento e lo studio di tematiche proprie del diritto civile e commerciale di interesse notarile; la divulgazione di materiale ed approfondimenti delle tematiche de qua attraverso incontri, lezioni, seminari, simulazione di prove teoriche e pratiche, disamina di materiale dottrinario e giurisprudenziale, avvalendosi del contributo e dell'apporto di notai, magistrati, avvocati, ricercatori, professori di diritto ed altri professionisti specializzati nelle discipline giuridiche di cui sopra. Essa si propone, altresì, di diffondere la divulgazione delle suindicate tematiche attraverso ogni forma di attività culturale e scientifica strumentale o collegata comprese la promozione di manifestazioni ed attività artistiche e culturali. Al fine di conseguire il proprio scopo l'associazione potrà: - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni o consorziarsi con Enti Pubblici e privati; - esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'Associazione é un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue finalità culturali ed altruistiche ad esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. TITOLO II: Patrimonio ed esercizi sociali Art. 4 Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dai beni mobili ed immobili, proventi, elargizioni, contribuzioni ed erogazioni che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo; - dalle quote associative secondo quanto, infra, stabilito; - da ogni altra entrata derivante dall'attività dell'associazione e dai redditi del medesimo detto patrimonio. Il Consiglio Direttivo annualmente e contestualmente fissa la quota di adesione da versare al momento dell'ammissione e la quota annuale. La partecipazione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai suddetti conferimenti. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori di qualsiasi entità rispetto a quelli originari. Il patrimonio, come sopra formato, non potrà mai essere distribuito tra gli associati, né, sullo stesso, gli associati receduti e\o esclusi potranno vantare alcun diritto. Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei fondatori. Art. 5 Esercizio Sociale L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e presentarlo all'Assemblea dei soci fondatori. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci fondatori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. TITOLO III: Associati, categorie e rapporto associativo Art. 6 Soci Il numero dei soci é illimitato. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, i quali potranno assumere la qualità di: soci fondatori; soci ordinari; soci onorari; Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa o coloro che saranno ammessi come tali dalla maggioranza dei soci fondatori con idonea delibera. Ad essi e solo ad essi spetta il diritto di intervento e voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e collaborano all'attività dell'ente secondo quanto infra. Sono onorari dell'associazione coloro che hanno acquistato benemerenza, anche per l'attività di collaborazione e per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo. Gli aspiranti associati ordinari presentano, per iscritto su apposito modulo, domanda di ammissione, al Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione entro giorni trenta dalla domanda. La relativa delibera deve sempre essere motivata e contro di essa può ricorrersi entro novanta giorni dalla comunicazione di rigetto all'Assemblea dei soci fondatori. Contestualmente all'ammissione deve essere versata la quota di adesione all'uopo determinata dall'organo direttivo, che può fissarne anche dilazione. Ogni anno, dovranno versarsi le quote annuali. Il tutto secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Art. 7 Modalità di collaborazione Il consiglio Direttivo stabilisce annualmente inoltre le modalità di collaborazione alle attività dell' Ente dei soci ordinari con apposito regolamento. Art. 8 Partecipazione La partecipazione associativa è a tempo indeterminato. Sono salvi i casi di recesso nonché la facoltà di esclusione di cui infra. L'esercizio dei diritti sociali, e la partecipazione alle attività dell'associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo. Art. 9 Diritti e doveri dei soci La qualifica di socio dà diritto: - per i soci fondatori, ordinari, ed onorari a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ad individuare le tematiche giuridico-pratiche di approfondimento in conformità agli scopi sociali, ad indicare le novità scientifiche, le pubblicazioni e gli studi, che ciascuno riterrà rilevanti al fine del migliore conseguimento degli scopi sociali; - per i soci fondatori a dare indirizzo e propulsione all'ente, a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione esprimendo il relativo voto, a prestare la propria attività personale nell'organizzazione di corsi, seminari di approfondimento, incontri, dibattiti e giornate di studio, anche attraverso l'elaborazione e lo sviluppo scritto delle relative tematiche. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Tutti i soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con scadenza semestrale, e con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Art. 10 Intrasmissibilità La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte a nessun titolo. Art. 11 Perdita della qualità di associato La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso è libero e va comunicato con raccomandata a\r presso la sede sociale. Esso ha effetto immediato dal momento in cui giunge a conoscenza dell'Associazione, e non esclude l'obbligo del recedente di corrispondere i contributi deliberati per l'esercizio in cui il recesso è stato deliberato. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo giusta quanto infra, o operare di diritto. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza nei confronti dell'associato: - che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; - che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; - che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. L'esclusione verrà dichiarata dall'organo amministrativo con provvedimento motivato e notificato al socio a mezzo di raccomandata a\r ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento. Fermo il diritto di impugnare di cui all'articolo 24 C.C. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata. E' escluso di diritto il socio moroso nel versamento delle quota annuale o dei contributi periodici. Detta esclusione risolve il rapporto associativo ipso iure et facto ( per inadempimento ) e senz'uopo di comunicazione alcuna , va annotata a cura dell'organo amministrativo nell'apposito libro soci. L'esclusione non esclude l'obbligo dell'escluso di corrispondere i contributi deliberati per l'esercizio in cui il recesso è stato deliberato. Il socio che provi di avere sanato ogni morosità nei detti contributi può chiedere la riammissione all'associazione. TITOLO IV: Organi Art. 12 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; TITOLO V: L'Assemblea Art. 13 Assemblea Il consesso di tutti i soci fondatori in regola con i versamenti di cui in precedenza, si riunisce nell' organo deliberativo detto assemblea. Essa è organo sovrano dell'Associazione. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione all'associato con raccomandata anche a mano consegnata almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'assemblea ordinaria: - approva il bilancio consuntivo e preventivo; - procede alla nomina delle cariche sociali con votazione da tenersi a scrutinio palese; - delinea gli indirizzi e le direttive generali all' organo amministrativo che si riterranno opportuni per lo svolgimento dell'attività e il conseguimento dello scopo sociale; - approva gli eventuali regolamenti; - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Essa ha luogo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che almeno due dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con indicazione delle materie da trattare oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quattordici giorni dalla data della richiesta. L'assemblea, di norma, é considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare su: a) le modificazioni dello Statuto; b) lo scioglimento dell'Associazione, dettando le regole per la liquidazione con nomina di un liquidatore, adottando i provvedimenti concernenti l'eventuale devoluzione del patrimonio residuo conformemente alle disposizioni di legge vigenti. Per i quorum costitutivi e deliberativi si fa rinvio all'articolo 24 c.c. Nelle assemblee hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo. L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal consigliere più anziano presente. La nomina del segretario verbalizzante é fatta dal Presidente dell'assemblea. E' ammessa la rappresentanza in assemblea purché: a) il rappresentante sia un associato, b) non sia Organo o membro di Organi dell'associazione, e c) sia munito d'idonea delega scritta che verrà ritirata dal Presidente e conservata agli atti dell'associazione. Ciascun delegato non può avere più di tre deleghe. E' inammissibile il voto per corrispondenza. TITOLO VI: Il Consiglio Direttivo Art. 14 Il Consiglio Direttivo L'associazione è amministrata da un Direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea solo tra gli associati. I Consiglieri durano in carica per un triennio, salva l'ipotesi delle dimissioni, morte, decadenza e della revoca, e sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci fondatori o ordinari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio direttivo elegge nel suo interno il Presidente. In caso di dimissioni, morte e decadenza di un singolo Consigliere, gli altri provvederanno all'unanimità alla sua sostituzione, nominando i primi tra i non eletti mercé la cooptazione di nuovo Consigliere. Indi l' Assemblea, che dovrà all'uopo essere convocata entro e non oltre giorni quindici dalla cooptazione, provvederà alla ratifica della stessa, ovvero alla nomina del sostituto del cooptato. In caso di disaccordo tra i Consiglieri superstiti, ovvero di revoca, la competenza alla nomina del nuovo Consigliere, spetta sempre e comunque all'assemblea nei modi e termini di cui in precedenza. In caso di cessazione per qualunque causa della maggioranza del Consiglio s'intende decaduto l'intero Consiglio. Art. 15 Attività del Consiglio Il Consiglio provvede: - alla gestione dell'associazione nei limiti e secondo l'indirizzo dell'assemblea con facoltà di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione; - alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi; - alle delibere su ammissione degli associati; - alla determinazione dell'ammontare delle quote associative iniziale ed annuale come pure modalità e termini per il loro versamento; - alla nomina, ove ritenuto opportuno di un Comitato Esecutivo formato da almeno due dei suoi membri delegando in modo specifico uno dei suoi poteri o una categoria dei suoi poteri. Art 16 Riunioni Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero che due dei suoi membri ne facciano richiesta a mezzo telegramma. La convocazione è fatta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente a mezzo telegramma contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. La riunione consiliare è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza dal consigliere più anziano. Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto processo verbale, in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso in cui uno dei membri non partecipi alle riunioni consiliari per due volte consecutive, dovrà ritenersi automaticamente decaduto. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. L'ufficio di Consigliere è gratuito salvo il rimborso di tutte le spese documentate per l'espletamento dell'incarico. TITOLO VII: Comitato Esecutivo Art. 17 Il Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è composto da quei membri nominati dal Consiglio Direttivo che ne designa anche Presidente e Vice Presidente, ed esercita i poteri delegatigli nei limiti della delega medesima. Al Comitato Esecutivo nei limiti di compatibilità si applicano le norme dettate dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo. TITOLO VIII: Presidente e Vice Presidente Art. 18 Presidente Il Presidente, che viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Può conferire procure speciali per singoli atti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'ente. Art. 19 Vice Presidente Il Vice-Presidente è eletto dall'assemblea e sostituisce il Presidente nel caso di sua mancanza o impedimento. TITOLO X LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE, ESERCIZI SOCIALI, BILANCI AVANZI DI GESTIONE Art. 20 Libri Oltre ai libri prescritti dalla Legge l'Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delibere assembleari; adunanze e delibere del Consiglio Direttivo; il Libro degli Associati. Detti libri sono visionabili da tutti gli associati ed organi; le copie sono fatte dall'associazione a spese del richiedente. Art. 21 Esercizi sociali e bilanci Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e\o capitale durante la vita dell'associazione salvi i casi di legge. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Art. 22 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia di tali documenti dovrà farsi carico delle relative spese. TITOLO X: Scioglimento Art. 23 Cause di scioglimento L'associazione si scioglie: - per il venire meno di tutti i soci; - per l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso; - per delibera dell'assemblea; - per impossibilità di costituzione, rinnovazione e\o funzionamento dell'Organo Amministrativo. L'Associazione avrà durata illimitata. Art. 24 Liquidazione In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, successive modifiche e/o integre, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge. Art. 25 Norma finale Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio alle Norme del Libro I del Codice Civile